Ampliamento e copertura balcone: non è edilizia libera

Eccoci di nuovo al nostro appuntamento settimanale con la rassegna di sentenze in materia di edilizia e urbanistica. Il tema di apertura riguarda il titolo edilizio necessario per ampliare e coprire un balcone, perché si tratta di un’attività che non può rientrare nell’edilizia libera.

Gli altri argomenti oggetto delle pronunce riguardano invece: la necessità di titolo edilizio per l’aggiunta di strutture esterne a servizio di un locale (>> abbiamo affrontato in dettaglio l’argomento dell’installazione di dehor nell’articolo Dehors, funghi radianti e Green Pass: tutto su permessi edili e sicurezza antincendio), la necessità di permesso di costruire per una tettoia; l’accesso ai titoli edilizi da parte del condominio che voglia tutelare il decoro architettonico dell’edificio e da parte del confinante.

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Ampliamento e copertura balcone, serve titolo edilizio

La nozione di pertinenza urbanistica accolta dalla giurisprudenza amministrativa è meno ampia di quella civilistica. In tale ottica, gli elementi che caratterizzano la pertinenza urbanistica sono, da un lato, l’esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio, e, dall’altro, l’esistenza di un collegamento funzionale tra il manufatto e l’edificio principale, con la conseguente incapacità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente rispetto al secondo.

Pertanto, un’opera può definirsi accessoria nei riguardi di un’altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l’alterazione dell’essenza e della funzione dell’insieme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 19; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 14 settembre 2016 n. 4310; T.A.R. Campania Napoli, Sez II, 20.02.2017, n. 1032).

Richiede il permesso di costruire l’ampliamento del balcone, completato con una copertura in legno lamellare, comprensiva di gronda per la captazione delle acque e la loro regimentazione, per una superficie complessiva di 12 mq, atteso che la realizzazione di tale ampliamento ha comportato modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell’edificio, ed un’alterazione permanente dello stato dei luoghi; e ciò a prescindere da qualunque considerazione circa la natura pertinenziale o meno dell’intervento concretamente realizzato.

Strutture esterne in metallo e PVC a servizio di locali: non è edilizia libera

Non rientra nell’alveo dell’attività edilizia libera l’installazione, sulla corte privata di pertinenza di un immobile, di una struttura in alluminio coperta a due falde in pvc, lateralmente chiusa con il medesimo materiale, delle dimensioni, nell’insieme, di mt. 5,48 x 5,87 circa, con altezza al colmo di mt 3,06 circa, sostenuta da montanti in alluminio, avente all’interno tavoli, sedie e n. 4 condizionatori a parete, il tutto a servizio dell’attività di somministrazione svolta nell’immobile e di una tettoia in alluminio e pvc delle dimensioni di mt 6,10 x 3 circa, ancorata da un lato al preesistente muro del fabbricato, dall’altro ancorato alla suddetta struttura.

Le strutture in alluminio e pvc installate dai ricorrenti, per le loro notevoli dimensioni e per le loro caratteristiche di impatto sull’ambiente circostante, lungi dal rappresentare un caso di edilizia libera, comportano una visibile alterazione dell’edificio preesistente non affatto ininfluente dal punto di vista edilizio urbanistico ed una trasformazione dei luoghi tali da rientrare senza dubbio nella categoria della ristrutturazione edilizia e da richiedere, quindi, per la loro realizzazione il previo rilascio di un titolo edilizio.

Secondo la giurisprudenza, infatti, “nel novero della nozione di ristrutturazione edilizia (debbano)… essere ricondotti tutti quegli interventi edilizi, anche di modeste dimensioni, che modificano il prospetto del fabbricato e comportano la creazione di nuovo volume, anche se pertinenziale” (cfr TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 1/07/2020 n. 683), tra i quali ben può essere ricompreso anche quelli descritto, realizzato per ampliare la superficie utile di un bar-pasticceria in modo, in realtà, stabile e permanente (come dimostrato anche dall’apposizione nello spazio ottenuto sotto la struttura, oltre a sedie e tavolini, di n. 4 condizionatori).

Permesso di costruire per tettoia

Secondo giurisprudenza prevalente, la realizzazione di una tettoia con strutture in ferro e copertura in lamiera delle dimensioni in pianta di m 9 x 5 ed altezza al colmo di m 3,70 e alla gronda di ml 3.55, non integrante, come nella fattispecie, una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comportando la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, si caratterizzi in termini di “nuova costruzione”, tale da necessitare il previo rilascio del pertinente titolo abilitativo (T.A.R. Genova (Liguria) sez. I, 5/06/2014, n. 876, T.A.R. Campania Napoli sez. II, 15/05/2014, n. 2710).

Accesso ai titoli edilizi da parte del condominio

Sussiste in capo al condominio un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, ex art.22 della Legge n.241 del 1990, all’accesso ai titoli edilizi riferiti a opere, quali l’installazione di una canna fumaria e di un contatore del gas esterno, direttamente impattanti sulla facciata condominiale, al dichiarato fine di tutelare il decoro architettonico del condominio (cfr. TAR Campania, VI, n.1183 del 2017).

Peraltro, con riferimento al permesso di costruire, il rilascio è oggetto di pubblicazione ex art. 20, comma 6, del D.P.R. n.380 del 2001 e, conseguentemente, non può essere opposto un diritto alla riservatezza (cfr. TAR Lombardia-Brescia, II, n. 871 del 2020, TAR Marche, n. 923 del 2014).

Accesso ai titoli edilizi da parte del confinante

Per consolidata giurisprudenza, attesa la natura pubblica dei titoli rilasciati ai privati in materia edilizia ex art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 nel caso di istanza di accesso presentata dal comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà del controinteressato al fine di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà, considerato che, in materia, non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati, fatta salva la verifica della non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso.

Conseguentemente, deve accogliersi l’istanza di accesso ai titoli edilizi avanzata dal confinante e motivata da esigenze probatorie connesse al giudizio civile pendente tra il richiedente e gli altri confinanti, rilevanti ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/90 e, al contempo, dalla necessità di verificare la conformità delle opere realizzate dai controinteressati sulle particelle confinanti con la sua alle previsioni dei piani in punto di destinazione urbanistica ed edificatoria.

Fonte: EdilTecnico

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